FAQ
Chiarimenti in merito alla misura 7
BANDI 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.
In merito al Bando di finanziamento del GAL si chiarisce che al paragrafo 12.4.3 delle disposizioni attuative del bando la presentazione del titolo abilitativo è da intendersi ottemperata come segue:
Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni.
Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell’Amministrazione per concludere l’istruttoria.
In tal caso:
• al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo necessario) all’Ente territoriale competente;
• al momento del rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo necessario), oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l’autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l’emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo.